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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 1203 parole tolte, 10 parole aggiunte in 41 capoversi.

tolto: L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: «Art. 26. - 1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

tolto: A) sementi di base (varieta' diverse dagli ibridi): le sementi:

tolto: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';

tolto: b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di prima o di seconda riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di terza riproduzione";

tolto: c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

tolto: d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

tolto: A-bis) sementi di base (ibridi): 1. Sementi di base di linee inbred: le sementi:

tolto: a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;

Mostra gli altri 33 capoversi cambiati

tolto: b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a). 2. Sementi di base ed ibridi semplici: le sementi:

tolto: a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

tolto: b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e;

tolto: c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

tolto: B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:

tolto: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

tolto: b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

tolto: c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

tolto: d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

tolto: C) sementi certificate di prima riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

tolto: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

tolto: b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della terza riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

tolto: c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

tolto: d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

tolto: D) sementi certificate di seconda riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

tolto: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

tolto: b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di terza riproduzione";

tolto: c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

tolto: d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

tolto: E) sementi certificate di seconda riproduzione di canapa monoica:

tolto: a) che provengano direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;

tolto: b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

tolto: c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;

tolto: d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

tolto: F) sementi certificate di terza riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:

tolto: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima o di seconda riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

tolto: b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

tolto: c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

tolto: d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

tolto: G) sementi commerciali:

tolto: a) che siano identificate per la specie;

tolto: b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

tolto: c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;150~art5 · fonte del testo

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