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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 430 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: «Art. 33. - 1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera C), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria del presente decreto. 2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere A) e B), del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10-bis ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, lettera C). 4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

tolto: a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;

tolto: b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

tolto: c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), del presente decreto, per la stessa categoria. 5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;150~art9 · fonte del testo