Art. 7 — Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 458 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: «Art. 31. - 1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto, lettera A, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali del presente decreto, per la stessa categoria. 2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, I, A) del presente decreto, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Cereali, del presente decreto. 4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
tolto: a) provengono direttamente:
tolto: 1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure
tolto: 2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese di cui al numero 1);
tolto: b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
tolto: c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), del presente decreto, per la stessa categoria. 5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;150~art7 · fonte del testo
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