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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 982 parole tolte, 10 parole aggiunte in 25 capoversi.

tolto: L'articolo 26-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 22, A), lettera d); A-bis), lettera c); B), punto 1), lettera d); B), punto 2), lettera b; B), punto 3), lettera c); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 23, A), punto 1), lettera d); A), punto 2), lettera d); B), lettera d); C), lettera d); D) lettera d); E) lettera c); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24, A), lettera d); B), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, A), lettera d); A-bis), punto 1), lettera b); A-bis), punto 2), lettera c); B), lettera d); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); F), lettera d); G), lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tolto: A) ispezione in campo:

tolto: a) il personale addetto all'esame:

tolto: 1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

tolto: 2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;

tolto: 3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

tolto: 4) e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

tolto: 5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

tolto: b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

tolto: c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;

tolto: d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale.

tolto: B) Controlli delle sementi:

tolto: a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti condizioni:

tolto: 1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

tolto: 2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio puo' eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;

tolto: 3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;

tolto: b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.

tolto: C) Campionamento:

tolto: a) durante la procedura di controllo delle varieta', durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente;

tolto: b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera a), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tolto: 1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

tolto: 2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

tolto: 3) i campionatori possono essere: 3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero 3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, ovvero 3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;

tolto: 4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

tolto: 5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;150~art6 · fonte del testo

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