Art. 28 — Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
- a-ter)la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;»;
- 2)dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
- e-ter)e' venuto meno l'interesse ad agire.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
