L'Autorita' competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorita' competente puo' avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.

Testo vigente dal 8 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15~art7 · fonte del testo

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