Art. 39-bis — Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati
((I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.)) ((A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.)) ((A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.)) ((A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
- a)l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
- b)l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo.)) ((In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.)) ((A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate.)) ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva)).
Testo vigente dal 12 agosto 2026
