Art. 18 — Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.». All'articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.». Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle attivita' di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
