Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'imposta minima integrativa (articolo 16 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. L'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'impresa a bassa imposizione ai sensi dell'articolo 313, comma 1, dell'articolo 314, commi 1 e 4, dell'articolo 315, comma 1, corrisponde all'importo dell'imposizione integrativa a essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334, per la sua quota di attribuzione come definita al comma 2. 2. La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa a un'impresa a bassa imposizione e' pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione. 3. L'importo del reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni in un'impresa a bassa imposizione detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo e' l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali soggetti in base a principi contabili conformi utilizzati nel bilancio consolidato della controllante capogruppo se l'utile netto dell'impresa a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e:

  • a)la controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
  • b)la controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'impresa a bassa imposizione di modo che tutte le componenti positive e negative di reddito dell'impresa a bassa imposizione dovrebbero essere consolidate voce per voce con quelle della controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
  • c)tutti i redditi rilevanti dell'impresa a bassa imposizione fossero riferibili a operazioni con soggetti non appartenenti al gruppo;
  • d)tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dalla controllante fossero detenute da soggetti non appartenenti al gruppo. 4. Nell'esercizio, in aggiunta agli importi attribuiti alla controllante ai sensi del comma 1, e' dovuta dalla controllante ai sensi dell'articolo 313, comma 2, dell'articolo 314, commi 2 e 5, dell'articolo 315, comma 2:
  • a)l'imposta minima integrativa pari all'intero importo di imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334 relativa a tale controllante;
  • b)l'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa imposizione, facenti parte del gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione integrativa a essa attribuita relativa a ogni impresa a bassa imposizione determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334 per la sua quota di attribuzione come definita nel comma 2.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art316 · fonte del testo

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