Art. 14 — Ulteriori obblighi degli organismi di controllo
Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:
- a)garantire alle autorita' competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di verifica;
- b)conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore;
- c)redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici;
- d)adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione, verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero;
- e)trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;
- f)adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorita' competente;
- g)comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;
- h)trasmettere al Ministero, per l'approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, per l'affidamento di specifiche attivita' di valutazione;
- i)porre in essere le azioni correttive approvate dall'autorita' competente in relazione alle criticita' rilevate in sede di vigilanza;
- l)impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto;
- m)identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico;
- n)trasmettere il programma annuale di verifica al Ministero e alle regioni entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno secondo il format di cui all'allegato III;
- o)trasmettere alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo secondo il format di cui all'allegato III;
- p)implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalita' e nella tempistica stabilita;
- q)trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalita' indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorita' competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica;
- r)trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sulla produzione biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l'anno precedente;
- s)aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza;
- t)verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.
Testo vigente dal 30 ottobre 2023
