Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformita' Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:

  • a)svolgere le verifiche di conformita' almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo piu' funzionale al controllo, tenendo conto dell'analisi del rischio di non conformita' al Regolamento con riguardo, in particolare, all'esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilita' e del bilancio di massa;
  • b)rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformita' gravi o critiche non risolte;
  • c)servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11, e, laddove emerga la necessita', utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica;
  • d)redigere i provvedimenti di non conformita' in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticita' rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell'organismo di controllo;
  • e)informare l'operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza;
  • f)comunicare alle autorita' competenti le non conformita' rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo;
  • g)in caso di non conformita' sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalita' e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279;
  • h)rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosita'.

Testo vigente dal 30 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148~art10 · fonte del testo

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