Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- a)Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- b)Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
- c)organismo di controllo: l'organismo delegato come definito dall'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l'autorita' competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali per la verifica di conformita' al Regolamento;
- d)autorita' di controllo: un'autorita' di controllo competente per il settore biologico, come definita dall'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625;
- e)autorita' competente: un'autorita' come definita dall'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;
- f)vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625;
- g)verifica di conformita': controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformita' al Regolamento eseguita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche piu' appropriate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625;
- h)prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all'articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento;
- i)controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso nella produzione biologica;
- l)campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;
- m)analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, cosi' come indicato all'articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;
- n)certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021;
- o)TRACES (Trade control and export system): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306;
- p)SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- q)SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- r)AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
- s)BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023;
- t)operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica;
- u)sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
- v)autorizzazione: provvedimento con il quale l'autorita' competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;
- z)importatore: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- aa)primo destinatario: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- bb)Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
- cc)Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonche' le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625;
- dd)fascicolo aziendale: modello elettronico in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- ee)periodo di conversione: periodo come descritto dall'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento;
- ff)organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall'autorita' competente designata a livello ministeriale;
- gg)organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento;
- hh)regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- ii)CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- ll)sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Testo vigente dal 30 ottobre 2023
