Nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento tra operatori e in conformita' alle procedure di cui all'articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii), iii), del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo:

  • a)rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 17 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio;
  • b)garantiscono la tracciabilita' delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall'articolo 21 del presente decreto;
  • c)fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonche' le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza;
  • d)verificano la non conformita' ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione, e' incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autorita' delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attivita' svolte e prevenire possibili frodi.

Testo vigente dal 30 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148~art7 · fonte del testo

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