Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attivita' di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo. Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo per le attivita' di competenza. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attivita' di controllo, abbiano riscontrato una non conformita' al Regolamento da parte di un operatore. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorita' competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica. Le autorita' competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione e' prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017. Le autorita' competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o piu' controlli ufficiali, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.

Testo vigente dal 30 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148~art15 · fonte del testo

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