A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE, nonche' alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresi', rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso e' previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalita' applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo vigente dal 17 gennaio 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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