Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorita' governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
Testo vigente dal 17 gennaio 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
