Art. 5 — Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica
Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 ((...)) e' istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita':
- a)aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- b)monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
- c)valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
- d)raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e' composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ((due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,)) due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.
Testo vigente dal 7 novembre 2021 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
