Art. 11 — Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione
All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «puo' avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;
- b)le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilita' dell'»;
- c)le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».
Testo vigente dal 7 agosto 2024
