Art. 53 — Disposizioni in materia di trasporti

Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore ((del presente decreto)) fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entita' dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di alimentazione. Con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono disciplinate le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti. (( Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme piu' sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: "concessi in locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o in locazione a lungo termine senza conducente";
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli contratti";
  • c)al comma 2-bis:
  • 1)dopo le parole: "del contratto medesimo," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," e le parole: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo";
  • 2)dopo le parole: "societa' di leasing" sono inserite le seguenti: "e della societa' di locazione a lungo termine senza conducente" e le parole: "questa abbia" sono sostituite dalle seguenti: "queste abbiano";
  • d)al comma 3, dopo le parole: "locazione finanziaria del veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente". 5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo periodo, dopo le parole: "e dai registri di immatricolazione per" sono aggiunte le seguenti: "i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e";
  • b)al terzo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o di locazione a lungo termine senza conducente"))

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 6 parole tolte, 473 parole aggiunte in 9 capoversi.

… Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli … nuovo veicolo e della sua modalita' di alimentazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture aggiunto: e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto, sono disciplinate le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, … del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti. aggiunto: Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme piu' sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 1, dopo le parole: "concessi in locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o in locazione a lungo termine senza conducente";

aggiunto: b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli contratti";

aggiunto: c) al comma 2-bis:

aggiunto: 1) dopo le parole: "del contratto medesimo," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," e le parole: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo";

aggiunto: 2) dopo le parole: "societa' di leasing" sono inserite le seguenti: "e della societa' di locazione a lungo termine senza conducente" e le parole: "questa abbia" sono sostituite dalle seguenti: "queste abbiano";

aggiunto: d) al comma 3, dopo le parole: "locazione finanziaria del veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente". 5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al primo periodo, dopo le parole: "e dai registri di immatricolazione per" sono aggiunte le seguenti: "i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e";

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: b) al terzo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o di locazione a lungo termine senza conducente"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art53 · fonte del testo

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