Art. 30 — Efficacia delle delibere relative al canone unico, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico», di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico gia' adottate per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga al richiamato articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite ai sensi del secondo periodo sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
