Art. 2 — Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale

All'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»;
  • b)al comma 1:
  • 1)al primo periodo, la parola: «deliberazione» e' sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» e' sostituita dalle seguenti: «del tributo»;
  • 2)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»;
  • c)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;147~art2 · fonte del testo

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