Art. 16 — Regime speciale per lavoratori impatriati
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Abrogato dal 4 luglio 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Abrogato dal 4 luglio 2026
1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.
"impatriati" - Onere dei lavoratori di provare il possesso dei requisiti - Presentazione al datore di lavoro della richiesta di applicazione dell'agevolazione ovvero istanza di rimborso - Modalità previste dalla circ. 14/E del 4 maggio 2012 - Richiesta mediante dichiarazione dei redditi - Ammissibilità - Appartenenza dei lavoratori all'Unione Europea - Irrilevanza. Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati", previsti dall'art. 3 della l. n. 238 del 2010 e relative disposizioni di attuazione, sono riconosciuti ai lavoratori che provano di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti e che hanno presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell'agevolazione, oppure che hanno presentato istanza di rimborso, la quale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi e indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea.
Art. 16 · Art. 3 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
15 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2023 al 4 luglio 2026.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 225, comma 9) che "Dalla data del 29 dicembre 2023 restano abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art16 · fonte del testo
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