Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15234/2025

    7 giugno 2025

    "impatriati" - Onere dei lavoratori di provare il possesso dei requisiti - Presentazione al datore di lavoro della richiesta di applicazione dell'agevolazione ovvero istanza di rimborso - Modalità previste dalla circ. 14/E del 4 maggio 2012 - Richiesta mediante dichiarazione dei redditi - Ammissibilità - Appartenenza dei lavoratori all'Unione Europea - Irrilevanza. Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati", previsti dall'art. 3 della l. n. 238 del 2010 e relative disposizioni di attuazione, sono riconosciuti ai lavoratori che provano di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti e che hanno presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell'agevolazione, oppure che hanno presentato istanza di rimborso, la quale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi e indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea.

    Art. 16 · Art. 3 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

    Rassegna di giugno 2025, p. 154 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 4 luglio 2026 — oggiabrogatoper 4 mesi
  2. 29 dicembre 2023 — 4 luglio 2026abrogatoper 3 anni
  3. 21 maggio 2022 — 29 dicembre 2023per un anno
  4. 25 luglio 2021 — 21 maggio 2022per 10 mesi
  5. 22 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  6. 2 aprile 2021 — 22 maggio 2021per un mese
  7. 25 dicembre 2019 — 2 aprile 2021per un anno
  8. 30 giugno 2019 — 25 dicembre 2019per 6 mesi
  9. 1 maggio 2019 — 30 giugno 2019per 2 mesi
  10. 6 dicembre 2017 — 1 maggio 2019per un anno
  11. 24 giugno 2017 — 6 dicembre 2017per 6 mesi
  12. 1 marzo 2017 — 24 giugno 2017per 4 mesi
  13. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  14. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  15. 22 settembre 2015 — 1 gennaio 2016testo originarioper 3 mesi

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2023 al 4 luglio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

    Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 225, comma 9) che "Dalla data del 29 dicembre 2023 restano abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art16 · fonte del testo

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