Art. 2 — Benefici per i lavoratori dipendenti
Provvedimento abrogato dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189.
Abrogato dal 13 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189.
Abrogato dal 13 dicembre 2024
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2 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 2024 al 13 dicembre 2024. 273 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
tolto: b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennita'.»;
tolto: c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;
tolto: d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario». Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalita' di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 9 dicembre 2024, n. 189
La L. 9 dicembre 2024, n. 189, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2024-11-14;167~art2 · fonte del testo
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