Art. 15 — Destinatari per la corresponsione dei contributi
I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:
- a)gli operatori nazionali ((e le loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana,)) che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero ((da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane));
- b)le banche, nazionali o estere, ((gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,)) che concedano finanziamenti agli operatori nazionali ((o alle loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana)) o alla controparte estera;
- c)gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.
Testo vigente dal 25 luglio 2021
