Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalita', le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. ((Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico)). In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. 2 Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143

2

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la soppressione della parola "miste" dopo le parole: "imprese" e: "societa'" al comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2019 al 18 gennaio 2023. 66 parole aggiunte.

… sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. aggiunto: Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-04-24;100~art4 · fonte del testo

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