Soggetti aventi finalita' di lucro L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le societa' e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonche' dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 puo' essere destinata a:

  • a)concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese ((in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresi' concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner));
  • b)concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino ((imprese anche aventi sede)) in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
  • c)costituire un fondo di garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese ((...)) nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. ((Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti)):
  • a)la quota del fondo rotativo che puo' annualmente essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
  • b)i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
  • c)le condizioni in base alle quali possono essere concessi i finanziamenti sotto qualsiasi forma. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei ((finanziamenti sotto qualsiasi forma)) di cui al presente articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022. 19 parole tolte, 45 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese tolto: miste in Paesi partner, tolto: individuati con delibera del CICS, con aggiunto: con particolare riferimento alle piccole e medie impreseaggiunto: . Possono essere altresi' concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner;

b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzinotolto: , secondo modalita' identificate dal CICS, imprese miste aggiunto: imprese anche aventi sede in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;

c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese tolto: misteaggiunto: ... nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti … effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. tolto: Il CICS stabilisce aggiunto: Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

… con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei tolto: crediti aggiunto: finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui al presente articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art27 · fonte del testo

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