Misure a favore della competitivita' delle imprese italiane All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere ((,)) tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.». ((1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
- b)alla lettera b), dopo le parole: "banche, nazionali o estere," sono inserite le seguenti: "e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"))
Testo vigente dal 25 dicembre 2019
