Art. 4 — Violazioni relative al riconoscimento
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che esercita una o piu' attivita' di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell'autorita' competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica all'autorita' competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attivita', di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, entro trenta giorni dalla variazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attivita' anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.
Testo vigente dal 14 ottobre 2009
