Art. 6 — Violazioni relative alle importazioni
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Testo vigente dal 14 ottobre 2009
