Art. 3 — Violazioni relative alla registrazione
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non effettua la notifica all'autorita' competente ai fini della registrazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non fornisce all'autorita' competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del regolamento entro 30 giorni dalla variazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attivita' anche in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorita' competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
Testo vigente dal 14 ottobre 2009
