[1]Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili
[2]1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:
- a)viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
- b)atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'articolo 65;
- c)e' sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
- d)effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto. 2. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:
- a)il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorche' ne segnali l'atterraggio alle Autorita' di cui all'articolo 65;
- b)il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
