[1]Inosservanza di adempimenti per opere in prossimita' della linea di vigilanza doganale

[2]1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e' punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalita' stabilite con provvedimento dell'Agenzia. 2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art101 · fonte del testo

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