[1]Altre violazioni
[2]1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:
- a)l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- b)la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- c)la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalita' doganali, nonche' la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- d)la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
