Art. 21 — Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
- a)concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
- b)propone ((alle competenti direzioni centrali)) del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Con decreto del ((Ministro dell'interno)) da emanare a norma ((dell'articolo 17, comma 3)), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((...)) sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Testo vigente dal 8 luglio 2017
