Art. 22 — Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale ((o interregionale)) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
- a)su richiesta dei Comandi ((...)), esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito ((delle procedure)) di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
- b)esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa;
- b-bis)esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105. (( Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo. ))
Testo vigente dal 8 luglio 2017
