Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Testo vigente dal 8 luglio 2017

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 8 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2006 al 8 luglio 2017. 38 parole tolte, 54 parole aggiunte.

Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette tolto: al rilascio del certificato aggiunto: ai controlli di prevenzione incendi, ometta di tolto: richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo aggiunto: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 tolto: euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e … della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblicatolto: . previsto dall'articolo 16, comma tolto: 1 aggiunto: 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini tolto: del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi aggiunto: della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 tolto: euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera … puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di tolto: richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;aggiunto: : presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo tolto: ed aggiunto: e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art20 · fonte del testo

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