Art. 9 — Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

  • a)individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
  • b)propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, ((da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi)): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, ((rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 22 aprile 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2023 al 22 aprile 2023. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, tolto: dalle seguenti amministrazioni ed aggiunto: da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, … le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi aggiunto: di spese o altri emolumenti comunque denominati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art9 · fonte del testo

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