Art. 28 — Procedimento di iscrizione
La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo e' rivolta al Consiglio dell'ordine ed e' corredata dai seguenti documenti:
- a)atto costitutivo in copia autentica;
- b)certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui e' rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della societa' in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonche' dei soci iscritti in altro albo. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda e' corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la societa' e' iscritta e la data di iscrizione, nonche' dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della societa'.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
