Art. 38 — Trasferimento
Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'Albo di provenienza. Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37
Testo vigente dal 19 luglio 2005
