[1]Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'Ordine del collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.
[2]Il Consiglio verifica, se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.
[3]In caso contrario dichiara non ammessibile la domanda.
[4]La deliberazione del Consiglio e' motivata, e per cura del presidente dell'Ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai presidenti della Corte o dei tribunali ove il Consiglio risiede. I presidenti la fanno notificare al Pubblico Ministero.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
