Art. 4 — Fondo per la crescita sostenibile
Il Fondo per la crescita sostenibile e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
- a)ricerca, sviluppo e innovazione;
- b)start up d'impresa;
- c)investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
- d)accesso al credito e al mercato dei capitali. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo per la crescita sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.
Testo vigente dal 3 agosto 2026
