Art. 8 — Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali
Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere la continuita' e lo sviluppo dell'attivita' d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonche' ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficolta'. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a:
- a)le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b)l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di complementarita' con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuita' alle imprese in temporanea situazione di difficolta' e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata e alle PMI, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti dal codice degli incentivi.
Testo vigente dal 3 agosto 2026
