Art. 10 — Abrogazioni e ulteriori modifiche

Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 23:
  • 1)al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.»;
  • 2)i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati;
  • 3)al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.»;
  • b)all'articolo 27:
  • 1)al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
  • 2)il comma 5 e' abrogato;
  • 3)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di attuazione nonche' la remunerazione di tali attivita' sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;
  • 4)i commi 8-bis e 9 sono abrogati. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia' operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole: «l'ENEA e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA e' autorizzata»;
  • b)il terzo e il quinto periodo sono soppressi.

Testo vigente dal 3 agosto 2026

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