Art. 3 — Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
A seguito dell'attivita' di ricognizione e di sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di amministrazione responsabile e' razionalizzata mediante la concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:
- a)«Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito di azione e' allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto previsto dal presente decreto;
- b)«Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c)«Fondo di sostegno al venture capital», anche denominato «Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- d)«Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- e)«Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Testo vigente dal 3 agosto 2026
