Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a)«agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
- b)«amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la titolarita' dell'incentivo;
- c)«bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
- d)«ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita' svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
- e)«codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- f)«disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalita' di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse;
- g)«grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera m);
- h)«impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
- i)«incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;
- l)«lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita' di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- m)«PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.
Testo vigente dal 3 agosto 2026
