Finalita' e ambito di applicazione Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del 2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della predetta legge n. 160 del 2023. La razionalizzazione e' operata, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario. La revisione di cui al presente decreto e' articolata secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e puo' essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura.
Testo vigente dal 3 agosto 2026
