Art. 28 — Specifiche tecniche
Per favorire l'attuazione efficace e armonizzata dell'articolo 24, commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, promuove l'uso di specifiche tecniche europee e internazionali, anche adottate da un organismo di normazione riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relative alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS tiene conto delle linee guida e degli orientamenti non vincolanti elaborati dall'ENISA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e puo' redigere e aggiornare periodicamente un elenco delle categorie di tecnologie piu' idonee ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica. L'elenco di cui al comma 2 non ha carattere vincolante o esaustivo ed e' pubblicato sul sito dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale al fine di fornire un orientamento sulle specifiche tecniche, di cui al comma 1, e sulle norme di settore nazionali ed europee applicabili alle tipologie di soggetti di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
