Art. 27 — Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza
Al fine di dimostrare il rispetto di determinati obblighi di cui all'articolo 24, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere ff), gg) e hh), sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. L'Autorita' nazionale competente NIS promuove, altresi', l'utilizzo di servizi fiduciari qualificati da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti. Nelle more dell'adozione di pertinenti sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito di schemi di certificazione riconosciuti a livello nazionale o europeo.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
