Il presidente:

  • a)ha la rappresentanza legale dell'ente;
  • b)convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
  • c)assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
  • d)presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art7 · fonte del testo

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