Art. 2 — Finalità e natura dell'ente
L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale. L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalita' di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:
- a)istituto di radioastronomia;
- b)istituto di astrofisica spaziale;
- c)istituto di fisica dello spazio interplanetario.
Testo vigente dal 19 giugno 2003
